Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale del dirigente sociologo nel Servizio sanitario nazionale).

      1. Nel quadro di una tutela dinamica e attuale del diritto alla salute e in considerazione della funzione svolta nella comunicazione sanitaria delle aziende sanitarie locali, nell'educazione sanitaria, nella partecipazione e nella tutela dei diritti dei cittadini, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3-septies e 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito il profilo professionale di sociologo sanitario, nell'ambito della dirigenza sanitaria, prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario e dell'attribuzione di eventuali incarichi di direzione di strutture complesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge possono accedere alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario i dirigenti sociologi del ruolo tecnico, con contestuale trasformazione del relativo posto nella dotazione organica dell'azienda sanitaria locale.